Mutuo e risparmio fiscale: detrazioni in base al finanziamento

La stipula di un mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione edilizia di un immobile può generare un risparmio fiscale, in quanto riduce l'Irpef dovuta dal contribuente. Vediamo quali costi possiamo detrarre dalle tasse e calcoliamo insieme quanto possiamo risparmiare .

Quando stipuliamo un mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una casa, possiamo usufruire di alcuni risparmi fiscali. Il mutuatario può, infatti, ottenere degli sgravi che cambiano a seconda della destinazione del mutuo.

Il costo finanziario di un mutuo può essere ridotto grazie alle detrazioni fiscali concesse al mutuatario

 Mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa

 Quando acquistiamo il nostro primo immobile, possiamo ottenere una detrazione del 19% di vari oneri:

  1. interessi passivi;
  2. oneri accessori;
  3. quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Lo sgravio si otterrà solo sui mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di immobili che fungeranno da abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto. Quando parliamo di abitazione principale vogliamo indicare l'immobile in cui abitano  il contribuente e/o i suoi familiari. La detrazione spetta ovviamente a colui che ha acquistato casa e che risulta dunque titolare del contratto del mutuo anche se l'immobile può essere abitazione principale di un suo familiare, come un coniuge o parenti entro il terzo grado.

Sempre per quello che riguarda i mutui ipotecari, in base alla Legge Finanziaria del 2008, inoltre, è stato stabilito che gli interessi passivi dei mutui per l'acquisto della prima casa possono fruire della detrazione del 19% fino ad un tesso massimo di 4.000 euro. La riduzione di imposta massima applicabile risulta dunque di 760 euro.

Quando, invece, parliamo di oneri accessori, vogliamo far riferimento alla commissione spettante agli istituti per l'intermediazione; agli oneri fiscali e dunque anche alle imposte per l'iscrizione o la cancellazione dell'ipoteca; alle spese notarili; alle spese di istruttoria e di perizia tecnica. In questi casi è importante sapere che gli oneri accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo. Se tale mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, allora colui/colei che ha l'altro a carico fiscalmente potrà godere della detrazione per tutte e due le quote degli interessi passivi.

Ciò, però, entro il tetto massimo di 3.615,20 euro affinché vengano rispettate alcune condizioni:

  • l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l'8 Dicembre 1993;
  • l'acquisto dell'abitazione sia avvenuto nell'anno precedente o successivo la stipulazione del mutuo;
  • nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro;nel caso di acquisto d'immobile locato, sia stato notificato al locatario, entro tre mesi dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatore, l'immobile stesso sia adibito ad abitazione principale.

Inoltre per i mutui ipotecari, accesi tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2000, è necessario che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Acquisto prima casa

 Mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili

 Quando viene stipulato un mutuo ipotecario per l'acquisto di altri immobili, è possibile beneficiare della detrazione del 19% di tali oneri:

  1. interessi passivi;
  2. oneri accessori;
  3. quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

In questo caso il tetto massimo a cui è possibile applicare le detrazioni fiscali è pari a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. Ciò però è possibile solo per i mutui accesi prima del 1993. Le detrazioni fiscali sono fruibili infatti per i mutui ipotecari stipulati entro il 31/12/1990 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale  e per quelli stipulati tra il 01/01/1991 e il 31/12/1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (abitazione secondaria) e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, come quando l'immobile messo in affitto.

Ipoteca

L'ipoteca rappresenta un diritto reale di garanzia per l'istituto erogatore del mutuo in caso di insolvenza senza che il soggetto proprietario dell'immobile ne perda il possesso.

Mutui per recupero edilizio

 Se nel 1997 è stato acceso un mutuo per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici, allora si potrà fruire di una detrazione fiscale pari al 19% dei seguenti oneri:

  1. interessi passivi;
  2. oneri accessori;
  3. quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

In queste circostanze il tetto massimo sui possiamo calcolare lo sgravio del 19% è di 2.582,28 euro totali. È importante, però, che il contratto di mutuo sia stato stipulato tassativamente nel 1997 con lo scopo esclusivo di finanziare interventi di recupero edilizio.

 Mutui per costruzione di abitazione principale

 Anche per i mutui ipotecari, accesi dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima casa, è possibile ottenere la detrazione dall'imposta sul reddito di un importo pari al 19% dei vari oneri:

  1. interessi passivi;
  2. oneri accessori;
  3. quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

 Per interventi di ristrutturazione si intendono quelle opere soggette a concessione edilizia. L'importo massimo sui cui calcolare lo sgravio fiscale del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi.

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Dott.ssa Tiziana Casciaro

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