Moratoria mutui: tutto quello che c'è da sapere, cos'è e chi può usufruirne
La moratoria mutui è entrata in vigore, per la prima volta, il 1 febbraio 2010 allo scopo di andare incontro alle famiglie e alle aziende colpite dalla difficile congiuntura economica. La ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni di Consumatori hanno di fatto stabilito che i soggetti, in possesso di determinati requisiti, possono chiedere al mutuante la sospensione o la dilazione dei pagamenti definita, per l'appunto, moratoria mutui.
Gli istituti bancari hanno la facoltà di decidere se accogliere o meno questa direttiva. All'epoca della messa in circolo di tale disposizione, il 90% di essi ha accolto l'iniziativa, consentendo a parecchi nuclei familiari e a imprenditori di respirare e di avere un periodo più o meno lungo di tranquillità per migliorare la propria condizione finanziaria.
Ogni banca, quindi, può stabilire se concedere il beneficio dell'interruzione temporanea delle rate ai clienti adeguandosi a quanto stabilito dall'accordo e decidere per il mutuatario delle condizioni più favorevoli. La moratoria mutui, tra le altre cose, rientra nel cosiddetto "Piano Famiglie" che prevede l'aiuto alle famiglie attraverso vari strumenti inerenti la sostenibilità finanziaria delle stesse.
In tal senso, nell'anno 2015 sono state introdotte diverse novità. Abbiamo il "bonus bebé", per i nuovi nati e i bambini adottati nel triennio 2015/2017, l'erogazione di "buoni acquisto per famiglie numerose", ovvero con quattro o più figli e con un reddito ISEE inferiore agli 8.500 euro annui.
Nel settore mutui è entrato in vigore il "Fondo mutui prima casa" di 200 milioni di euro. Esso prevede una garanzia statale del 50% della quota capitale su mutui ipotecari sottoscritti per l'acquisto, la ristrutturazione e il miglioramento dell'efficienza energetica di immobili (quelli annoverabili come abitazione principale del mutuatario) edificati in Italia. Restano anche i fondi per gli affitti e i bonus relativi all'elettricità e al gas.
Tornando alla moratoria mutui, questa prevede due tipologie di sospensione:
- La sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo per 12 mesi, con il relativo rimborso della sola quota di interessi;
- La sospensione dell'intera rata.
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono questi due tipi di moratoria.

Sospensione del pagamento della quota capitale
Prima di tutto è bene capire che cosa s'intende quando si parla di "quota capitale" e "quota interessi".
Il capitale è la somma effettiva rilasciata dalla banca, invariata per tutta la durata del mutuo, alla quale vanno aggiunti gli interessi. Questi ultimi sono il guadagno della banca per aver prestato il denaro.
La rata del mutuo, quindi, è volta a restituire il prestito e comprende una quota capitale destinata ad estinguere il debito contratto nell'arco di tempo stabilito dal piano di ammortamento. Di conseguenza, in base a quanto detto, la quota capitale è l'imputazione (ossia l'attribuzione) periodica della rata del capitale rilasciato dall'istituto bancario privato degli interessi.
Gli interessi vengono pagati tramite la "rata di rimborso". Questa rata viene corrisposta nella tempistica e nelle modalità stabilite dal contratto di mutuo, quindi può essere a cadenza mensile, trimestrale o semestrale. Da tenere presente che gli interessi, come già detto poco sopra, sono calcolati sulla somma erogata dalla banca e rappresentano il guadagno di quest'ultima.
La quota interessi, dunque, è l'imputazione (o attribuzione) periodica della rata degli interessi maturati sul prestito in un determinato arco di tempo (un mese, due mesi, tre mesi). Se ad esempio, si è stipulato un mutuo a tasso fisso, per ogni rata verrà indicata, di volta in volta, la parte di somma relativa alla quota interessi e quella relativa alla quota capitale. Se, invece, si è scelto il mutuo a tasso variabile, l'ammontare della quota interessi potrà aumentare o diminuire in relazione al variare del tasso di riferimento (Euribor o BCE).
Con l'entrata in vigore della moratoria mutui le famiglie ottengono la sospensione del pagamento della quota capitale per i crediti a consumo aventi una durata superiore a 24 mesi e per i mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, esclusi dal fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa.

Sospensione dell'intera rata
Questa tipologia di sospensione era prevista per la moratoria del 2010, in quella attuale non è possibile averla. Essa, in ogni caso, consiste nel totale "congelamento" della rata del mutuo (sia della quota capitale che della quota interessi), per un periodo massimo di 12 mesi. Ovviamente, il piano di ammortamento si allunga rispetto a quello stabilito all'inizio della sottoscrizione del mutuo e causa un accumulo degli interessi non pagati, somma che si va ad aggiungere a quella da restituire.
La sospensione dell'intera rata non è stata un'opzione gradita dalle banche, infatti non tutte l'hanno accolta. In generale, inoltre, è una scelta opportuna solo in previsione di un'immediata ripresa della propria condizione finanziaria, poiché alla scadenza della moratoria si hanno maggiori spese da sostenere.

Specifiche della moratoria per le famiglie
A differenza delle direttive stabilite dalla moratoria passata, quella attuale può essere richiesta per due volte, per un periodo complessivo di diciotto mesi e solo se, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, si è verificata una delle seguenti condizioni:
- interruzione del contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- sospensione dal posto di lavoro o riduzione dell'orario lavorativo per un periodo minimo di trenta giorni;
- decesso o una condizione di mancata autosufficienza.
In aggiunta, le famiglie richiedenti la moratoria non devono avere un reddito ISEE superiore a 30.000 euro e l'ammontare del mutuo deve essere di massimo 250.000 euro imputabile all'acquisto di un immobile da adibire a prima casa e non catalogabile come immobile di lusso. La moratoria è attuabile anche in caso di ritardi di pagamento fino a 90 giorni. La sospensione non comporta more o il pagamento di altre commissioni ma prevede, è bene capirlo, il pagamento della quota interessi in base alle scadenze stabilite dal contratto di mutuo sottoscritto con l'istituto bancario di riferimento.

Specifiche della moratoria per le piccole e medie imprese
Il 31 marzo 2015 è stato siglato un nuovo accordo tra la ABI e le associazioni d'impresa per concedere la moratoria a imprenditori piccoli e medi, allo scopo di sostenerne l'eventuale ripresa economica. Tale sospensione era già stata fatta in passato, a partire dal 2009, e rientrava nel novero di tutta una serie d'iniziative attuate per aiutare le imprese e mettere a loro disposizione liquidità aggiuntiva.
Come nel caso delle famiglie, questa nuova moratoria per gli imprenditori consente, anche a chi ne ha già usufruito, di richiederne una seconda, a patto che la prima non si sia ottenuta negli ultimi due anni.
La volontà di sottoscrivere questo nuovo accordo deriva dall'analisi della condizione attuale delle imprese italiane che seppur ancora in difficoltà, per via del perdurare della crisi economica, mostrano lievi e significativi sintomi di ripresa che fanno ben sperare. In virtù di ciò, le aziende debbono continuare ad essere sostenute e incoraggiate nelle loro attività anche tramite nuove misure indirizzate a semplificare l'accesso al credito.
Nello specifico, l'intervento del 2015 comprende queste iniziative:
- sospensione dei finanziamenti e prolungamento dei piani di ammortamento per le imprese in ripresa;
- finanziamenti a favore di nuovi progetti imprenditoriali per le imprese in via di sviluppo;
- smobilizzo dei crediti che le imprese hanno con la Pubblica Amministrazione. Quando si parla di smobilizzo s'intende la trasformazione dei beni capitali o dei titoli in moneta.
L'accordo è rivolto sia alle piccole che alle medie imprese attive in Italia e appartenenti a ogni settore. Tuttavia, gli imprenditori non devono aver maturato ritardi di pagamenti superiori a 90 giorni e non devono avere una posizione debitoria nei confronti della banca considerata "sofferente" o di "inadempienza probabile". Nel primo caso, ci si riferisce a situazioni di vera e propria insolvenza da parte dell'imprenditore nei riguardi della banca. Nel secondo caso, ci si riferisce a una condizione nella quale la banca ritiene improbabile che il debitore riesca ad adempiere ai pagamenti senza opportuni provvedimenti.
Le banche s'impegnano a valutare con la dovuta attenzione le domande di sospensione pervenute dagli imprenditori e nell'arco di trenta giorni forniranno agli stessi una risposta sull'accettazione o meno della moratoria. Inoltre, ogni banca potrà prevedere delle condizioni aggiuntive tese a migliorare la condizione del cliente. L'accordo sottoscritto sarà valido fino al 31 dicembre 2017.

Conclusioni
L'entrata in vigore della moratoria per le famiglie e le piccole e medie imprese, in ultima analisi, offre respiro alla difficile situazione economica e consente ai soggetti interessati di avere un margine di ripresa per regolarizzare le proprie finanze.
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