Decreto mutui: ecco quando la banca si prende la casa
E' infine stato approvato il decreto sui mutui e sui pignoramenti delle casa degli utenti che non siano in grado di onorare le rate. Se il governo ha infine accolto alcune delle indicazioni provenienti dalle commissioni parlamentari, confermando intanto il numero di 18 rate non pagate per il pignoramento (quindi non le 7 che erano previste in un primo momento), rimangono gli altri capisaldi del provvedimento, che è comunque destinato a rinfocolare le polemiche e a costituire un macigno nel futuro. Di fronte alla decisione assunta, tutti coloro che abbiano in anim0 di di stipulare un mutuo per l'acquisto della casa dovranno soppesare attentamente la loro situazione prima di procedere. In attesa della sua entrata in vigore andiamo quindi a vedere quali sono le principali novità.
Quando scatta il pignoramento
L'istituto bancario e il cliente posso concordare al fine di inserire nel contratto di mutuo una clausola tale da prevedere la vendita diretta della casa, senza bisogno di passare attraverso l'asta immobiliare ove il secondo non riesca a procedere nel pagamento della rate del mutuo.

A fare scattare il procedimento non sono più 7 rate non corrisposte, anche non consecutive, bensì 18. Se in taluni casi per l'asta immobiliare possono passare anche 7 anni, con l'introduzione della vendita diretta della casa la banca potrà quindi rientrare in tempi molto più rapidi di quanto prestato al cliente.
Il decreto non è retroattivo
Il decreto mutui non ha però carattere di retroattività e sarà valido di conseguenza soltanto per i contratti i quali saranno stipulati in futuro, ovvero firmati dopo la sua entrata in vigore. Vengono quindi a cadere i timori per quanto riguarda il possibile pignoramento delle abitazioni di chi abbia già un mutuo in corso d'opera, in quanto l'ipotesi di vendere direttamente la casa dopo 18 rate anche non consecutive non pagate non viene prevista neanche nei casi di surroga dei contratti di mutuo sottoscritti in precedenza.
L'estinzione del debito
In questo caso si tratta di un netto miglioramento nei confronti della situazione esistente, in quanto il debito contratto dal cliente con la banca viene ad essere considerato del tutto estinto anche nell'eventualità che la vendita dell'immobile frutti un ricavato inferiore al valore del debito contratto. Inoltre nel caso di valore superiore, il cliente avrà il diritto di incassare il surplus. In tal modo la banca non avrà perciò alcun interesse a svendere l'immobile, come di fatto succede attualmente, ma darà luogo ad una trattativa in grado di farle totalizzare almeno il valore del debito.
E' obbligatoria l'assistenza del consulente
Altra modifica dell'ultimo momentriguarda l'obbligatorietà di assistenza da parte di un consulente nella fase che prevede l'inclusione della clausola di vendita diretta dell'immobile in caso di mancato pagamento delle rate.

Si tratta di una delle richieste formulate in precedenza dalle commissioni parlamentari, che è andata a sanare la prima formulazione, in cui il governo aveva invece previsto che l'assistenza in questione fosse soltanto facoltativa.
Nessuna penale sull'estinzione del mutuo
Infine va ricordato come sia stata decisamente scartata l'ipotesi di introdurre una penale in caso di estinzione anticipata del mutuo. La direttiva europea sui mutui recepita all'interno del decreto governativo dava infatti facoltà ai Paesi aderenti di decidere se applicare o meno una penale in tal senso, che era invece stata abolita in Italia nel 2007, a seguito dell'approvazione della direttiva Bersani sulle cosiddette liberalizzazioni.
Articolo letto 3.787 volte
Notizie - articoli principali
(Clicca sulla freccia per espandere più articoli)