Cessione del quinto con TFR: guida ai prestiti con cessione del quinto e TFR o trattamento di fine rapporto
La cessione del quinto con TFR è una formula che può consentire di disporre di liquidità aggiuntiva facendo leva su quella che in molti sono soliti indicare come liquidazione. La reale differenza con la normale cessione del quinto, consiste soprattutto nel fatto che in questo caso l'ente erogante può attutire il rischio della perdita del posto di lavoro, che è in fondo la vera garanzia del congegno finanziario in questione, proprio agendo sul Trattamento di Fine Rapporto. La conditio sine qua non, quindi, è in realtà il fatto che il lavoratore abbia deciso di lasciare la sua liquidazione in azienda, senza optare per l'immissione in busta paga, come è possibile dal 2015, a seguito di uno specifico provvedimento normativo deciso dal governo Renzi e immesso in Legge di Stabilità, cui sembrano però aver aderito pochi lavoratori.

La scelta di vedersi anticipare la liquidazione spetta naturalmente al lavoratore e, una volta che essa sia stata manifestata nel senso di riceverla in busta paga, l'opzione non può essere oggetto di revoca se non dopo il 30 giugno 2018. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il TFR in busta paga i lavoratori agricoli, domestici, di aziende sottoposte a procedure concorsuali e che prestino servizio presso unità produttive in regime di cassa integrazione straordinaria oppure in deroga.
Cosa è il TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta in pratica l'importo maturato da un dipendente e pari ad uno stipendio mensile lordo per ogni anno di anzianità lavorativa, divisa per 13,5. Nel caso in cui la durata della prestazione sia inferiore all'anno, l'importo dovrà essere ricalcolato, considerando come mese intero ogni frazione superiore ai 15 giorni.
Il TFR viene inoltre rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, grazie all'applicazione di una percentuale dell'1,5 % in misura fissa, e con il 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi, dato indicato dall'ISTAT. Alla sua formazione vanno perciò a concorrere diversi elementi, tra cui lo stipendio base e altri compensi ed indennità che rappresentano la remunerazione prevista per le prestazioni di lavoro dipendente.
Questa somma di denaro può essere oggetto di accantonamento presso il datore di lavoro, il Fondo Nazionale INPS, oppure uno dei Fondi di Previdenza Integrativa (fondi pensione, chiusi o aperti) sottoscritti in via assolutamente volontaria dal lavoratore. Esso deve essere corrisposto obbligatoriamente alla cessazione del rapporto lavorativo dal datore di lavoro, indipendentemente dalle cause che hanno portato alla stessa, ovvero che sia intervenuto il fallimento, il pensionamento del lavoratore o il suo licenziamento. Il TFR viene liquidato al lavoratore un mese dopo la presentazione della richiesta nel caso delle aziende con più di 50 dipendenti e quattro mesi dopo ove invece le aziende abbiano meno dipendenti. Una differenza prevista proprio al fine di consentire alle piccole aziende di accedere a fonti di finanziamento diverse dal TFR.
L'importanza del TFR nella cessione del quinto
Il TFR rappresenta una garanzia molto forte per l'ente che eroga il credito. Proprio per questo motivo, si tratta di uno dei principali fattori che possono indurlo a dare una risposta positiva al potenziale cliente che richieda il finanziamento. Va peraltro sottolineato come maggiore sia il TFR accantonato, a prescindere da dove, maggiore sarà l'importo che è possibile ottenere in sede di richiesta.

Una volta che il piano di rientro sia andato a buon fine, ovvero terminato il contratto di cessione del quinto, la liquidazione potrà essere totalmente svincolata e tornare quindi a totale disposizione del lavoratore.
Cessione del quinto con TFR: quando può essere richiesto
Solitamente la cessione del quinto con TFR può essere oggetto di richiesta solo nel caso in cui non sia stato richiesto un anticipo sullo stesso. Solo in un caso è possibile derogare, ovvero quando ciò che resta del TFR vada comunque a coprire il piano di rientro per la cifra richiesta. In particolare, ci sono comunque due punti da ritenere imprescindibili ove si intenda sapere quando si può richiedere la cessione del quinto con Tfr:
- Il dipendente deve poter dimostrare il possesso di un'anzianità lavorativa pari ad almeno 8 anni all'interno della stessa azienda.
- La richiesta non può eccedere il tetto massimo del 70% della somma sino a quel momento accantonata dal lavoratore.
La cessione del quinto con TFR esclude l'anticipo
Va dunque ancora una volta sottolineato come la cessione del quinto con TFR e l'anticipo dello stesso in busta paga tendano a confliggere sino ad escludersi a vicenda. A regolare la materia è in particolare l'articolo 2120 del Codice Civile, più noto come "Legge sul TFR". In particolare, la formula su cui si incardina la cessione del quinto dello stipendio prevede che il TFR maturato dal lavoratore debba essere utilizzato al fine di coprire il debito residuo, sia nel caso di licenziamento per giusta causa che in quello di fallimento dell'azienda. Proprio questo è il motivo per il quale non è possibile richiederne l'anticipo ove si abbbia già in corso un finanziamento tale da prevedere un addebito delle rate tramite la trattenuta sulla busta paga.
Quando si pensa di poter procurare liquidità aggiuntiva ponendo come garanzia la busta paga, occorre tenere nel debito conto tale vincolo che, peraltro, non viene applicato ai dipendenti Pubblici e Statali in quanto:
- il rischio che un'azienda pubblica fallisca o licenzi il dipendente è praticamente nullo, tanto da essere stato scartata la seconda ipotesi all'interno del Iobs Act, il quale viene applicato soltanto ai dipendenti privati;
- il Trattamento di Fine Rapporto viene accantonato all'interno dell'Ente previdenziale INPDAP, non potendo quindi fungere in qualità di garanzia del prestito
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